IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Poteri sostitutivi 1. All'art. 22 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, sono aggiunti i seguenti quinto e sesto comma: "5. Qualora gli Enti locali indicati dalla legge Istitutiva del parco non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti nel consorzio per la gestione del parco, il Comitato Regionale di controllo adotta i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 12, concernente la disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali. 6. I poteri di controllo sostitutivo di cui all'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 12, si applicano altresi' ai consorzi per la gestione dei parchi nel caso di mancato compimento di atti obbligatori per legge".