IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Poteri sostitutivi
 
   1. All'art. 22 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, sono
aggiunti i seguenti quinto e sesto comma:
   "5.  Qualora  gli  Enti locali indicati dalla legge Istitutiva del
parco non  provvedano  alla  nomina  dei  propri  rappresentanti  nel
consorzio  per  la  gestione  del  parco,  il  Comitato  Regionale di
controllo adotta i  provvedimenti  di  cui  all'art.  7  della  legge
regionale  8  febbraio  1982,  n.  12,  concernente la disciplina del
controllo sugli atti degli Enti locali.
   6. I poteri di controllo sostitutivo di cui all'art. 7 della legge
regionale 8 febbraio 1982, n. 12, si applicano altresi'  ai  consorzi
per  la  gestione  dei  parchi nel caso di mancato compimento di atti
obbligatori per legge".